Il diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità

Diritto all'istruzione | Anti-Discriminazione

Il diritto all’istruzione costituisce uno dei diritti fondamentali della persona, con o senza disabilità

Scuola | Anti-Discriminazione

Giovanni è un bambino di circa cinque anni, e frequenta l’ultimo anno della scuola materna. Il suo diritto all’istruzione, il diritto dell’alunno con disabilità, dovrebbe essergli garantito. Purtroppo ciò non sempre accade.

L’ASL cittadina ha riconosciuto che Giovanni è persona con disabilità. In particolare, Giovanni soffre di un “disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico”. Come accertato dai medici, ha necessita di sostegno didattico e assistenza educativa per facilitare l’apprendimento e la comunicazione con compagni e insegnanti.

Al minore vengono assegnate arbitrariamente cinque ore settimanali di assistenza educativa. Questo monte ore non pare sufficiente e costringe Giovanni a frequentare la scuola con orario ridotto rispetto ai suoi coetanei.

Lo stesso era avvenuto nei due anni di iscrizione precedente.

Per questo motivo i genitori fanno ricorso. Chiedono al Comune che nell’anno scolastico di riferimento venga rielaborato un Piano per ridefinire il monte ore spettante al figlio.

Il Comune infatti continuava a non convocare il gruppo di lavoro sull’handicap (GLOH) e a non adottare il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Anzi: assegna al minore un numero di ore di di assistenza e sostegno inferiore a quello necessario per assicurare la sua partecipazione alle attività scolastiche.

La famiglia si vede quindi costretta a invocare la tutela offerta dall’ art. 3 della L. n. 67 del 2006 – “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni“.

Gli avvocati chiedono che l’Amministrazione sia condannata ad adottare provvedimenti che assegnino al minore un numero di ore di assistenza sufficiente ad assicurare il diritto di inclusione e istruzione di Giovanni.

Un diritto fondamentale

Il Tribunale da loro ragione.

Il diritto all’istruzione costituisce uno dei diritti fondamentali della persona ed in particolare riguardo degli alunni con disabilità.

La mancata adozione degli strumenti necessari (GLHO) a valutare le peculiari condizioni del singolo alunno per definire le sue esigenze di sostegno e assistenza nella fruizione del servizio educativo, è illegittimo.

Illegittimo è anche la omessa indicazione delle risorse necessarie a garantire il supporto (numero di ore programmato dal PEI).

Tali omissioni costituiscono condotte contrarie alle previsioni normative sopra richiamate, alle quali l’Amministrazione è obbligata a conformarsi, senza che sia invocabile dalla stessa alcuna discrezionalità nella gestione del pubblico servizio.

Tali omissioni sono discriminatorie perchè perchè pongono gli alunni con disabilità in condizioni di svantaggio. Essi, senza il dispiego delle risorse previste a tale fine, hanno minore accesso al servizio scolastico e minore beneficio da tale servizio anche nelle poche ore in cui vi accedono.

La normativa prevede una tutela specifica per gli alunni con disabilità

E’ pacifico che la tutela offerta dalle normativa antidiscriminatoria – costituzionale, nazionale e sovranazionale – configura in favore del soggetto potenzialmente vittima delle discriminazioni una specifica posizione di diritto soggettivo (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3670/11 e Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7186/11). La L. 5 febbraio 1992, n. 104 , all’art. 12, attribuisce all’alunno con disabilità il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione in tutte le classi di ogni ordine e grado. Dalle scuola materne alle istituzioni universitarie” (Cass. s.u. sent. n. 25011/14). 

Quando tale diritto non viene soddisfatto per omissioni illegittimi si è in presenza di condotte discriminatorie. Il Tribunale ha dunque affermato la natura discriminatoria della condotta omissiva del Comune che non si è attivato per la convocazione del GLOH, del gruppo multidisciplinare per la predisposizione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato.

Tali omissioni hanno infatti portato alla assegnazione al minore di un numero di ore di assistenza non sufficiente alle sue esigenze, con grave pregiudizio al diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità.

Se vuoi conoscere la sentenza nel dettaglio richiedi attraverso la nostra pagina Contatti il provvedimento giudiziario D1C (Tribunale di Milano, ord. del 04/07/2017  – RG. 24374/2016).