Rifiuta iscrizione di alunno con disabilità

Scuola rifiuta iscrizione a bambino con disabilità

E’ discriminazione. In tutte le scuole (statali e private paritarie) l’obbligo di inclusione degli alunni in condizioni di handicap non è soggetto ad alcun limite numerico rigidamente prestabilito.

La scuola rifiuta l’iscrizione di un alunno con disabilità. Aldo (nome di fantasia) è un bambino con disabilità certificata: è invalido a causa di un disturbo da deficit dell’attenzione ed iperattività.

Terminata la scuola materna, i genitori decidono di chiedere la pre-iscrizione al primo anno della scuola primaria all’interno dello stesso Istituto.

La scelta di mantenere lo stesso Istituto è motivata dall’opportunità di lasciar Aldo in compagnia degli stessi compagni che lo hanno accompagnato dall’inizio.

A causa della contemporanea richiesta di iscrizione di altri due alunni con disabilità (e del numero limitato di classi), la pre-iscrizione di Aldo viene però respinta.

La famiglia è quindi costretta a iscrivere il bambino presso altra scuola. Ciò però crea grave disagio in Aldo, che perde i vecchi amici e deve ricostruire il rapporto relazionale con nuovi compagni.

Per sopperire al problema, gli stessi genitori sono costretti nei primi tempi ad assentarsi dal lavoro, riducendo il proprio orario di lavoro (e il reddito).

La famiglia si rivolge quindi ad un’associazione di difesa dei diritti delle persone con disabilità (LEDHA) e ad un legale. Ricorre in Tribunale e chiede l’accertamento della condotta discriminatoria della scuola per aver precluso al figlio la possibilità di iscriversi alla scuola primaria.

La scuola non ritiene di aver adottato condotte discriminatorie

La scuola si è difesa affermando di essersi distinta per avere sempre ospitato al suo interno percorsi formativi per alunni con disabilità. La stessa gestisce percorsi formativi dedicati sia per la scuola materna, sia per quella primaria.

La direttrice però sostiene di non aver mai garantito l’iscrizione di Aldo alla scuola elementare, riservandosi di decidere dopo la ricezione della Diagnosi funzionale.

Altri due bambini, uno per classe e frequentanti da più tempo la scuola d’infanzia, sono stati però “preferiti“; non potendo superare il numero di un alunno con disabilità iscritto per classe, per mantenere un percorso formativo efficace, la scuola rifiuta iscrizione ad Aldo in quanto bambino con disabilità. La ragione dedotta è però discriminatoria.

L’art. 2, Legge n. 67/06 prevede Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. “Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”.

E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” (art. 12, L.104/92).

L’art. 24 della Convenzione Onu del 13/12/2006 rimarca: “b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria di qualità e libera ed all’istruzione secondaria.”

Si tratta invece di condotta discriminatoria

Il Tribunale lo ha chiarito in modo didascalico: l’obbligo di accoglienza degli studenti con disabilità nelle scuole statali (e in quelle paritarie) non è soggetto ad alcun limite numerico rigidamente prestabilito.

L’Art. 5 del D.P.R. 81/09 stabilisce che, di norma, le classi che accolgono alunni disabili sono costituite da un numero di non più di 20 alunni. Tale previsione, però, non impedisce l’inserimento di più alunni disabili nella stessa classe, né preclude il superamento del limite di 20.

La stessa scuola, in passato, aveva composto classi anche di 26 alunni ospitanti alunni disabili. La scuola stessa aveva dichiarato di aver accolto 13 bambini con disabilità certificata su 10 classi. Perché non derogare anche in quell’occasione?

In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato non aver compreso, neanche a titolo comparativo, cosa abbia fatto prediligere come scelta quella di escludere Aldo. Aldo quindi risulta essere stato escluso, di fatto, per la sua condizione di disabilità.

Tale rifiuto all’iscrizione si prospetta pertanto come illegittimo e il Tribunale di Milano riconosce la discriminazione.

Il Giudice ha evidenziato come la condotta della scuola sia da configurarsi discriminatoria in quanto “il rifiuto di iscrizione risulta direttamente connesso alla condizione di disabilità del minore e dunque contraria all’obbligo di parità di trattamento degli alunni disabili e normodotati”.

Se vuoi conoscere la sentenza nel dettaglio richiedi attraverso la nostra pagina Contatti il provvedimento giudiziario D1e (Tribunale di Milano, ordinanza del 20/02/2020  – RG. 13751/2019).