Licenziata perché russa

Licenziata perchè Russa | Anti-Discriminazione

Il fatto che un lavoratore parli una lingua e abbia una specifica nazionalità, diversa da quella italiana, non può assurgere a criterio di scelta ai fini dell’individuazione della posizione lavorativa da sopprimere.

Olga (nome di fantasia) lavora come commessa in un negozio. A seguito di tre anni con contratti a tempo determinato, Olga viene assunta nel 2013 a tempo indeterminato.

La crisi però non risparmia secondo i datori di lavoro la ditta per la quale è dipendente.

Trattandosi di un negozio che ha una discreta frequentazione di clientela russa, ed essendoci stato un calo di frequentazione, Olga unica dipendente dello store addetta a questo, viene licenziata a dire dell’azienda per “giustificato motivo oggettivo”.

Le motivazioni non convincono

Olga è di madrelingua russa. Al contrario del suo datore di lavoro lamenta di essere stata licenziata per ragioni che riguardano la nazionalità e la lingua, pertanto fa ricorso.

All’interno dello store ci sono altre due dipendenti di nazionalità italiana, una svolge insieme ad Olga mansioni analoghe di vendita.

Non vi è un solo elemento che consenta di affermare che, benché Olga fosse di madrelingua russa, la sua assunzione fosse unicamente legata all’assistenza della clientela russa.  

Il fatto che queste considerazioni siano state impiegate come criterio di scelta costituiscono una discriminazione.

Il criterio di scelta non può essere la nazionalità

Il fatto che un lavoratore parli una lingua e abbia una specifica nazionalità, diversa da quella italiana, non può assurgere a criterio di scelta ai fini dell’individuazione della posizione lavorativa da sopprimere.

Infatti, tali caratteristiche (lingua e nazionalità) costituiscono fattori tipici oggetto del peculiare regime di protezione di cui al diritto antidiscriminatorio.

Gli unici casi in cui i fattori di protezione possono essere impiegati quali fattori discriminanti nel trattamento dei lavoratori sono quelli in cui tali stessi fattori (lingua, nazionalità, etc.) assurgano a requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Se esiste una peculiare natura dell’attività svolta o del contesto in cui la stessa viene resa.

La difficoltà economica determinata da un calo di clientela russa è irrilevante poiché discriminatoria è stata la scelta del posto da sopprimere.

Altre motivazioni a sostegno del licenziamento

In sede di discussione l’azienda ha sottolineato come tra le due colleghe Olga fosse quella priva di carichi familiari. E che avesse un livello di inquadramento più alto (quindi più oneroso) rispetto alla collega.

C’è da dire che Olga conoscendo la doppia lingua, avrebbe potuto offrire a parità di mansione un servizio di qualità, coprendo sia la clientela italiana che quella russa.

Ciò non toglie che la motivazione del licenziamento usato dall’azienda è stato proprio il “calo della clientela russa”.

Per questo motivo il Tribunale accoglie il ricorso confermando la condotta discriminatoria del licenziamento ed intimando l’azienda a reintegrare Olga sul posto di lavoro.

Se vuoi conoscere il provvedimento nel dettaglio richiedi attraverso la nostra pagina Contatti il provvedimento giudiziario Rn1a (Tribunale di Milano, ord. del 19/12/2017  – N. 10918/17 R.G.L.).