Permesso ex L. n.104/1992 e infortunio in itinere

Infortunio sul lavoro | Anti-Discriminazione
Lavoro | Anti-Discriminazione

È infortunio sul lavoro in itinere anche l’incidente che il lavoratore subisce durante il tragitto tra il lavoro e l’abitazione della persona con disabilità per la quale fruisce dei permessi ex L. 104

Permessi ex L. n. 104/1992 e infortunio in itinere: l’INAL riconosce finalmente la tutela per infortunio sul lavoro in itinere a chi è reduce dei permessi ex L.104/1992. Ecco il caso.

Giulio, lavoratore dipendente che gode dei permessi ex lege 104/1992 per accudire la madre, subisce un infortunio recandosi al lavoro mentre scende dalla metropolitana.

Il personale di P.S., che lo medica per una frattura al gomito, apre la procedura per infortunio in itinere. L’INAIL si fa quindi carico di visite e terapie.

Il rigetto iniziale di INAIL e il rifiuto della copertura assicurativa

Poiché l’infortunio avviene in orario non espressamente assimilabile al normale orario di lavoro, INAIL respinge la richiesta di infortunio e riqualifica l’evento come normale malattia.

A nulla vale un primo ricorso amministrativo, con il quale il lavoratore spiega che l’orario è diverso da quello ordinario perché fruisce di permessi ex legge 104 anche ad ore.

Giulio precisa che, per motivi organizzativi e per ragioni di necessaria flessibilità, deve poter spostare l’orario di lavoro in ingresso od in uscita anche all’ultimo momento o anche solo di una o due ore.

Ciò chiarito, Giulio chiede a INAIL la copertura assicurativa e non vede ragione per la quale il tragitto che lo collega al lavoro non debba essere coperta dalla tutela assistenziale di legge.

Nonostante queste spiegazioni, INAIL non riconosce l’infortunio sul lavoro in itinere e quindi sospende visite, terapie e non ammette l’infortunato a visita legale di accertamento del danno.

Appare subito chiaro che una simile posizione priva di tutela infortunistica chi, per motivi di permessi legati alla legge 104, sposta legittimamente l’orario di ingresso o di uscita dal posto di lavoro.

In pratica a chi ha in carico la cura di soggetti più deboli vengono forniti minori diritti che ad altri.

La fase giudiziaria

Per questo motivo, Giulio ricorre al Tribunale perché riconosca la natura discriminatoria di tale condotta: riservare una minor tutela assicurativa a chi, per ragioni connesse alle esigenze di cura di una persona in condizione di handicap, è costretto a fare deviazioni nel tragitto casa lavoro.

Giulio documenta che il giorno dell’incidente si è recato dal medico della madre, poi alla banca della stessa, in farmacia e infine, dopo averle fatto la spesa, si dirigeva al lavoro.

Il giudice respinge la domanda, ritenendo insussistente la discriminazione, ma l’INAIL – in pendenza dell’appello e di un secondo ricorso in materia previdenziale per il riconoscimento dell’infortunio – riapre la procedura infortunistica.

Modifica spontaneamente la precedente decisione: convoca il lavoratore alla visita per accertamento del danno e, a seguire, liquida il danno erogando la somma dovuta.

Permesso ex L. n.104/1992 e infortunio in itinere

Inail, quindi, riconosce che chi fruisce di permesso ex L. n.104/1992 deve essere coperto da tutela in materia di infortunio in itinere nei tragitti che lo collegano al lavoro. Non è fondamentale la compatibilità dell’orario di lavoro ordinario con quella in cui si verifica l’incidente.

Il lavoratore che, terminata la fruizione di permessi 104, si dirige al lavoro o che anticipa l’uscita per adempiere alla propria funzione assistenziale, è comunque coperto durante il tragitto che lo collega al lavoro.

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