Espulso alunno indisciplinato con disabilità psichica: è discriminazione

Disabile espulso da scuola
Scuola | Anti-Discriminazione

La Scuola condannata a risarcire € 8.000,00. Il diritto all’istruzione è un diritto fondamentale della persona: anche dei minori con disturbi del comportamento.

Espulso alunno indisciplinato con disabilità psichica: è discriminazione.

Andrea è un minore con disabilità psichica.

Ha problemi comportamentali riconosciuti come “disturbi misti della condotta della sfera emozionale correlata diagnosi di decifit attentivo sottotipo iperattivo-impulsivo”.

Nel 2018 Andrea si è iscritto al II anno del corso di “Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti” presso una nota scuola professionale milanese.

La scuola però non si decide a convocare il GLHO (Gruppo lavoro handicap operativo) e omette di redigere il PEI (Piano educativo individualizzato).

A fronte di queste carenze, nell’ottobre 2018 la Scuola riduce l’orario di frequenza di Andrea. Inoltre, avvia molteplici azioni disciplinari contro il ragazzo e ne contesta l’ingestibilità comportamentale sino a sospenderlo ed espellerlo definitivamente a gennaio dell’anno successivo.

Intervengono LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilità) e Comune a tutela del ragazzo, ma la scuola rifiuta la sua riammissione.

L’espulsione come uso del potere disciplinare

La scuola contesta la non gestibilità comportamentale del minore per comportamenti ritenuti provocatori, scurrili e tendenzialmente “pericolosi”.

La Scuola quindi applica dapprima orari di frequenza ridotti; poi ricorre a sospensioni disciplinari. Infine all’espulsione.

Per la scuola l’espulsione rientra nell’ordinario uso del potere disciplinare e rivendica che tutti gli strumenti necessari per superare i problemi del minore (e creati dal minore) sarebbero stati messi in atto.

I genitori però contestano che, nell’allontanarlo (prima ripetutamente e poi definitivamente), la Scuola ha negato ad Andrea le tipiche procedure di inclusione scolastica che la legge vuole a tutela di allievi in condizioni di disabilità: convocazione del GLHO e la redazione tempestiva del PEI.

La famiglia tiene quindi il ragazzo a casa, ma ricorre al Tribunale per far accertare la condotta illecita e discriminatoria della Scuola.

Si tratta di condotte discriminatorie

Con la L. 67/06 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” art. 2: “si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”.

In tale contesto, il diritto all’istruzione costituisce un diritto fondamentale della persona: anche dei allievi con problemi psichici e comportamentali.

Con la Legge n.18/2009, l’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Gli Stati devono impegnarsi a garantire, senza discriminazioni, un sistema di istruzione inclusivo.

L’art. 12 co. 5 Legge n.104/1992 stabilisce che “All’individuazione dell’alunno come persona handicappata…fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato”.

Il profilo da redigere, con il supporto di famiglia, Scuola e Operatori Psico-pedagogici, ha ha lo scopo di indicare anche le risorse cognitive-relazionali del minore per rafforzarle attraverso precisi percorsi di intervento.

Nel PEI vengono appunto indicati tutti gli interventi di cui l’alunno necessita in un determinato periodo di tempo ai fini di assicurargli il diritto all’educazione, all’istruzione e alla sua inclusione scolastica.

Il PEI deve essere redatto entro il 30 luglio di ogni anno e rappresenta un importante strumento di valutazione dell’alunno disabile finalizzato ad assicurarne l’integrazione scolastica.

Nel caso di specie invece la Scuola ha omesso tutti questi passaggi.

Il Tribunale non ha voluto verificare se Andrea fosse davvero gestibile o pericoloso: il Giudice si è limitato a rilevare che l’Istituzione scolastica, prima di sancire l’impossibilità di tenerlo in aula, avrebbe dovuto attivare le risorse previste ex lege per la sua inclusione.

Aver espulso un alunno indisciplinato con disabilità psichica, senza aver apprestato tutte le risorse necessarie alla sua inclusione, è dunque discriminazione.

Se vuoi conoscere la sentenza nel dettaglio richiedi attraverso la nostra pagina Contatti il provvedimento giudiziario D1d (Tribunale di Milano, ordinanza del 19/02/2020  – RG. 7609/2019).