Assistenza scolastica negata

Assistenza ad personam | Anti-Discriminazione

Costituisce discriminazione vietata la mancata erogazione delle ore di assistenza scolastica necessarie indicate nel PEI

Il Tribunale di Marsala accoglie il ricorso antidiscriminatorio presentato dalla famiglia di un’alunna con disabilità a cui era stato negato il servizio di supporto necessario ad assicurarle un adeguata inclusione scolastica. La discriminazione si configura non solo laddove il servizio non venga erogato, ma anche quando lo stesso venga fornito in ritardo o per un numero di ore insufficienti.

Il ricorso antidiscriminatorio ed i fatti esposti

L’assistenza scolastica viene negata e il genitore promuove un ricorso antidiscriminatorio (ai sensi della Legge 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”) chiedendo al Tribunale di accertare il diritto della figlia (alunna con disabilità grave) ad usufruire del servizio scolastico in condizioni di parità con gli alunni normodotati, nonché di emanare un provvedimento che disponesse la cessazione della condotta discriminatoria tenuta dal Comune.

La condotta discriminatoria contestata all’Ente Locale consisteva nella mancata assegnazione alla minore di un assistente alla autonomia e alla comunicazione per il numero di ore ritenute necessarie nel PEI.

Nello specifico il genitore esponeva come – nonostante il PEI avesse espressamente ritenuto necessaria una assistenza di 15 ore settimanali – ad inizio anno scolastico gli fosse stata proposta una riduzione delle ore di assistenza da 15 a 12, per venire incontro alle esigenze economiche dell’Ente Locale.

Il genitore specificava poi come il suo assenso alla riduzione delle ore di assistenza fosse stato prestato per cercare di ottenere quanto meno l’attivazione del servizio ad inizio anno scolastico, peraltro mai avvenuta, visto che l’Ente Locale ha erogato tale servizio solo a partire da metà anno scolastico e sempre per un un numero di ore inferiore a quanto ritenuto necessario dal PEI.

La violazione del divieto di discriminazione ed il ruolo del PEI

Secondo il ricorrente la complessiva condotta omissiva posta in essere dall’Ente Locale, oltre che porsi in contrasto con la specifica normativa che garantisce il diritto alla inclusione scolastica, avrebbe configurato una chiara discriminazione indiretta vietata dalla Legge 67/2006.

Il genitore ricorrente ha in particolar modo evidenziato che le indicazioni contenute nel PEI sono vincolanti per le amministrazioni competenti nella fase di assegnazione delle ore di sostegno e di assistenza. E’ infatti la stessa specifica normativa nazionale ad individuare il PEI come il documento in cui devono essere indicate le ore di supporto necessarie (art. 10 comma 5 del Decreto n. 78 del 2010 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122).

Il genitore ha dunque chiesto in via cautelare d’urgenza oltre che nel merito – previo accertamento della condotta discriminatoria della condotta censurata – di ordinare al Comune di porre fine a tale condotta provvedendo a garantire il numero di ore di assistenza indicato nel PEI.

Nel ricorso è stato inoltre chiesto al giudice di ordinare all’ente convenuto di non ripetere in futuro la stessa condotta omissiva, provvedendo anche per gli anni scolastici successivi a garantire un numero di ore di assistenza pari a quello indicato nel PEI che verrà predisposto di anno in anno

La decisione del giudice

Il Tribunale di Marsala ha accolto il ricorso partendo da un principio consolidato: “una volta redatto dai soggetti pubblici competenti il piano educativo individualizzato, contenente l’indicazione delle ore di assistenza necessarie ai fini dell’educazione e dell’istruzione, sorge infatti il diritto dell’alunno disabile ad essere seguito dal personale specializzato, senza che residui in detta fase uno spazio discrezionale della P.A.”.

In altre parole l’Ente competente è giuridicamente obbligato a fornire all’alunno il numero di ore di assistenza indicato nel PEI come necessario, senza alcun potere discrezionale

Facendo poi riferimento allo specifico quadro normativo nazionale e regionale il giudicante ha evidenziato come “nessun dubbio può quindi residuare in ordine all’individuazione del Comune resistente come soggetto pubblico sul quale grava l’obbligo di fornire il servizio richiesto”.

Gli effetti discriminanti della condotta del Comune

Il Giudice siciliano prende infine in considerazione i profili discriminatori della vicenda, evidenziando come “nella materia in esame proprio per le minori opportunità di apprendimento e di inserimento sociale connesse alla condizione di disabilità, viene in considerazione altresì la normativa antidiscriminatoria”.

Prendendo quindi le mosse dall’esistenza nel nostro ordinamento giuridico di un chiaro divieto di discriminazione il Tribunale afferma che “l’omesso apprestamento dell’assistenza nei termini ivi prevista ed in base al numero delle ore pianificate è atto non solo a comprimere l’interesse dell’alunno disabile ma altresì a discriminarlo rispetto agli altri alunni che del supporto previsto non necessitano onde fruire di un regolare apprendimento”.

La condotta discriminatoria accertata: assistenza scolastica negata

Alla luce del quadro normativo richiamato il Tribunale di Marsala ha quindi accertato e dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Ente Localeconsistente nell’aver omesso l’assegnazione alla minore della assistenza alla autonomia e comunicazione per 15 ore settimanali come prevista dal PEI”.

L’ordine di cessazione della condotta discriminatoria

All’accertamento della condotta discriminatoria (consistente nell’assistenza scolastica negata) fa quindi seguito l’ordine all’Amministrazione convenuta di cessare il comportamento discriminatorio e dunque di assicurare al minore l’assistenza alla autonomia e alla comunicazione per il numero di ore ritenute necessarie dal PEI. Il Comune è stato infine condannato anche a rimborsare al genitore ricorrente le spese legali sostenute

Se vuoi conoscere l’ordinanza nel dettaglio richiedi attraverso la nostra pagina Contatti il provvedimento giudiziario D1f (Tribunale di Marsala, ordinanza del 3/02/2020  – RG. 2759/2019).